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Testo in vigore dal 26 marzo 2019
Art. 5 Rating 1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore ((a BBB o equivalente)). Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e anch'essa non puo' essere inferiore ((a BBB o equivalente)).((6)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2019, N. 22)).((6)) 3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI. --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che le presenti modifiche "non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016."