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Privilegi sugli autoveicoli e vendita coattiva

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1927, n. 436
Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436) (GU n.84 del 11-4-1927)
Esecuzione forzata sugli autoveicoli

Articolo 2

Testo in vigore dal 26 aprile 1927

 
                               Art. 2. 
 
  A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute  le
formalita' di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio
legale per il prezzo o per quella  parte  di  prezzo  che  sia  stato
pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per
i relativi accessori, specificati nel contratto. 
 
  Lo stesso privilegio spetta, osservate le  medesime  formalita',  a
chi abbia, nell'interesse del compratore, corrisposto la totalita'  o
parte del prezzo dell'autoveicolo. 
 
  All'infuori dei casi di privilegio legale sull'autoveicolo ai sensi
del 1° e 2° comma del presente articolo, l'autoveicolo  puo'  formare
oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a garanzia
di qualsiasi altro creditore. 
 
  Il titolo che da' luogo al privilegio di cui  ai  commi  precedenti
deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della
legge di registro. 
 
  Il privilegio ha durata non superiore a cinque  anni  e  puo',  col
consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza,  per  un
ulteriore periodo  non  superiore  ad  un  quinquennio,  con  effetto
dall'originaria data di iscrizione. 
 
  Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme  del  presente
decreto, segue l'autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore
successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce. 
 
  L'iscrizione del privilegio non puo' essere  chiesta  trascorso  un
anno dalla data dell'atto che vi da' luogo. 
 
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