Testo in vigore dal 20 ottobre 1927 al 28 luglio 2003
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri: 1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti; 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole. Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo. I rimorchi sono iscritti nel registro di cui al n. 1°, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili