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Privilegi e ipoteca sulle navi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327
Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327) (GU n.93 del 18-4-1942)
Esecuzione forzata sulle navi

Articolo 549

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 549. 
                (Privilegi sugli avanzi delle cose). 
 
  In caso di deterioramento o  diminuzione  della  cosa  sulla  quale
esiste il privilegio, questo si esercita su cio'  che  avanza  ovvero
viene salvato o ricuperato. 
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