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Spese di notificazione e di trasferta

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). (GU n.139 del 15-6-2002 - Suppl. Ordinario n. 126)
Spese di giustizia

Articolo 33

Testo in vigore dal 01 luglio 2002

                              ART. 33 (L)
  (Trasferte per  la  notifica  e l'esecuzione di atti a richiesta di
            parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

     1.  Se  le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
  parte  ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello Stato sono compiuti
  contemporaneamente  ad  altri  atti  a  pagamento,  i  diritti e le
  indennita'  di  trasferta  o le spese di spedizione degli ufficiali
  giudiziari sono assorbiti.
     2.  Se  gli  accessi  sono  in  Comuni  diversi o intercorre una
  distanza  superiore  a  500  metri,  i  diritti  e le indennita' di
  trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
     3.   Se   gli   ufficiali   giudiziari  non  compiono  gli  atti
  contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta
  o  le  spese  di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti
  sono prenotati a debito.
     4.  Se  agli  ufficiali  giudiziari competono piu' indennita' di
  trasferta  per  atti  in  Comuni  diversi  o con accessi a distanza
  superiore  a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita'
  di  maggiore  importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai
  diritti.
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