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Liquidazione degli ausiliari del giudice

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). (GU n.139 del 15-6-2002 - Suppl. Ordinario n. 126)
Spese di giustizia

Articolo 50

Testo in vigore dal 01 luglio 2002

                              ART. 50 (L)
                       (Misura degli onorari)

     1.  La  misura  degli  onorari  fissi,  variabili  e a tempo, e'
  stabilita  mediante  tabelle,  approvate  con  decreto del Ministro
  della  giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
  finanze,  ai  sensi  dell'articolo  17, commi 3 e 4, della legge 23
  agosto 1988, n. 400.
     2.   Le  tabelle  sono  redatte  con  riferimento  alle  tariffe
  professionali    esistenti,   eventualmente   concernenti   materie
  analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
     3.  Le  tabelle  relative  agli  onorari  a tempo individuano il
  compenso  orario,  eventualmente distinguendo tra la prima e le ore
  successive,  la  percentuale  di  aumento  per l'urgenza, il numero
  massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite
  per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.
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