Art. 28-quater.
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo).
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati ((nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni)) per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la
certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo,
del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica
dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione,
l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi
all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione
entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute
dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le
quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito
relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di
cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in
cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del
credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica.