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Riscossione delle imposte sul reddito

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. (GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2 )
Esecuzione esattoriale

Articolo 80

Testo in vigore dal 21 agosto 2013

                              Art. 80. 
       (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita). 
 
  1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto
l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della
provincia ed e' affisso, a  cura  dell'ufficiale  della  riscossione,
alla porta esterna della cancelleria del  giudice  dell'esecuzione  e
all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati  gli
immobili. 
  ((1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e'
pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.)) 
  ((2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si  procede  o
dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre: 
    a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli  stessi,  sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita' commerciale; 
    b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di  un  esperto  da
lui nominato, nel caso  in  cui  ritenga  che  il  valore  del  bene,
determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato.
Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice  puo'  nominare
un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle  condizioni
del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione  di  custode
del bene.)) 
  ((2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate  dalla
parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In  deroga
a quanto disposto dall'articolo 53,  comma  1,  il  pignoramento  non
perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al  comma  2  del
presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato  entro
duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.)) 
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