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Concentrazione della Riscossione

DECRETO LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
Esecuzione esattoriale
  • TITOLO - II
    CONTRASTO ALL' EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

    • Articolo 29

Articolo 29

Testo in vigore dal 17 luglio 2011 al 28 aprile 2012

                               Art. 29 
        (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) 
 
  1. Le attivita' di riscossione relative agli  atti  indicati  nella
seguente lettera a) emessi  a  partire  dal  1°  ((ottobre))  2011  e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
    a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ed  il
connesso  provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso  ed   a   titolo   provvisorio,   degli   importi   stabiliti
dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere  al  pagamento  e'
altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  in  tutti  i
casi in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in  base  agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni
ai sensi dell'articolo 8, comma  3-bis  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo  68  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle  somme
dovute deve avvenire entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
raccomandata; la sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica  nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute,  nei
termini di cui ai periodi  precedenti,  sulla  base  degli  atti  ivi
indicati; 
    b) gli atti di cui alla lettera a)  divengono  esecutivi  decorsi
sessanta  giorni  dalla  notifica  e  devono   espressamente   recare
l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo  per  il
pagamento, la riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico
agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione  forzata,
con  le  modalita'  determinate  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il  Ragioniere  generale
dello Stato. L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un  periodo  di
centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale  sospensione  non
si applica con riferimento  alle  azioni  cautelari  e  conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a  tutela
del creditore; 
    c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo  esito  della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui  alla
presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente
all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a),  vengano
a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato  pericolo  di
pregiudicare la riscossione, non opera la  sospensione  di  cui  alla
lettera b); 
    d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in  presenza  di
nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell'efficacia   della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; 
    e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di
pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione  forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui  alla  lettera  a),  come
trasmesso all'agente della riscossione con le  modalita'  determinate
con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno
dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),  l'espropriazione
forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di  cui  all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; 
    f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    g)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal
presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al  ruolo  e
alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si
intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione
del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere
concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    h)  in  considerazione  della  necessita'  di  razionalizzare   e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il
recupero di efficienza  di  tale  fase  dell'attivita'  di  contrasto
all'evasione, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva
delle  somme  dovute  a  seguito  dell'attivita'   di   liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo. 
  2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo le parole "con  riguardo  aliimposta  sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate". 
    b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione
ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo
legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  deila  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio."; 
    c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:  "La  transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie.". 
  3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente : 
  "2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la  proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
  1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a
dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
  2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se
l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 
  5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti  a
ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al
provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di
contestazione, sono". 
  6. In caso di fallimento, il  curatore,  entro  i  quindici  giorni
successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le
sanzioni applicabili. 
  7. All'articolo 319-bis del codice penale,  dopo  le  parole  "alla
quale il pubblico ufficiale appartiene" sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' il pagamento o il rimborso di tributi".  Con  riguardo  alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini  della  definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, la  responsabilita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi
di dolo. 
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