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Giurisdizione tributaria

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (GU n.9 del 13-1-1993 - Suppl. Ordinario n. 8 )
Esecuzione esattoriale

Articolo 62 - Bis

Testo in vigore dal 01 gennaio 2016

                            Art. 62-bis. 
((  (Provvedimenti   sull'esecuzione   provvisoria   della   sentenza
                    impugnata per cassazione).)) 
  ((1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo'  chiedere
alla  commissione  che  ha  pronunciato  la  sentenza  impugnata   di
sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di  evitare
un danno grave e irreparabile. Il contribuente puo' comunque chiedere
la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli
un danno grave e irreparabile. 
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo'  disporre  con
decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino
alla pronuncia del collegio. 
  4. Il collegio, sentite le parti in camera di  consiglio,  provvede
con ordinanza motivata non impugnabile. 
  5. La sospensione puo' essere subordinata  alla  prestazione  della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la  disposizione
dell'articolo 47, comma 8-bis. 
  6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di  cui  al
comma 1 se la parte istante  non  dimostra  di  avere  depositato  il
ricorso per cassazione contro la sentenza.)) 
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