Il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ex art. 618, ult. co., c.p.c. e, comunque, non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost.
Commento a Cassazione civile, Sez. VI-III, 28 marzo 2018, n. 7754 - pres. Frasca, est. Scoditti
Annamaria Crescenziavvocato del Foro di Salerno