Ribadita l'identificazione del legittimato passivo nell'esecuzione in forma specifica
La Cassazione ribadisce la propria giurisprudenza in tema di legittimazione passiva all’esecuzione forzata per obblighi di fare o consegna o rilascio. Gli effetti del titolo esecutivo si estendono a chiunque si trovi nelle condizioni di darvi esecuzione, quand'anche costui non sia stato identificato compiutamente nel titolo, sicché non varrebbe al destinatario del comando, per sottrarre il bene all'esecuzione, disfarsene o rimetterne la detenzione a terzi. Al contempo, la Corte esclude che il contenuto specifico del comando contenuto nel titolo esecutivo possia ampliarsi con attività ulteriori, quand’anche indispensabili per conseguire la consegna, il rilascio o l’esecuzione dell’obbligo di fare, se non coinvolgendo tempestivamente colui contro cui la relativa pronuncia andrebbe resa.
Pertanto, all'insorgenza della necessità di compiere particolari attività in sede di esecuzione per rilascio di immobile, da parte di soggetti diversi da quelli che si trovano in condizione di adempiere il comando contenuto nel titolo ed ove questo sia limitato ad una parte o porzione di immobile, non può farsi fronte con una tardiva domanda di condanna ad eseguirle, formulata in sede di opposizione all'esecuzione.