Iscrizione a ruolo mediante modalità telematica del pignoramento presso terzi e conseguenze della mancata o irregolare attestazione di conformità di titolo, precetto e pignoramento da parte del creditore

Ragioni della introduzione della iscrizione a ruolo nel processo esecutivo; contenuto della NIR e documentazione da allegare; conseguenze della violazione del termine per il deposito dei documenti

Sommario:

1. Le finalità della riforma sull’iscrizione a ruolo del processo esecutivo.
2. L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e attività a carico del creditore procedente.
2.1. (segue) Contenuto della nota di iscrizione a ruolo e decorrenza del termine in caso di iscrizione ex art. 159-ter d.a. c.p.c..
3. Le conseguenze dell’omesso o irregolare deposito degli atti di cui all’art. 543, comma 4, c.p.c.. 

 

  1. Le finalità della riforma sull’iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

La disciplina recata dall’art. 543, comma 4, c.p.c. – nella versione novellata a seguito del d.l. n. 132 del 2014 (conv. in l. n. 162 del 2014)[1] – si inscrive in un processo di riforma, più complessivo, afferente a tutte le esecuzioni di tipo espropriativo[2], e segnatamente, per quel che qui interessa, alla fase iniziale del processo esecutivo, laddove si è inteso alleggerire il carico di lavoro delle Cancellerie, in precedenza gravate dall’incombenza della formazione del fascicolo dell’esecuzione, da un lato, sfruttando le potenzialità dello strumento informatico e, dall’altro lato, facendo leva sull’interesse (se effettivamente sussistente) del creditore a dare impulso al processo medesimo.

Come si evince dalla lettura della Relazione al d.d.l. di conversione del d.l. n. 132 del 2014[3], “la formazione dei fascicoli esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo rilevante ‘collo di bottiglia’ nell’attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente alla iscrizione a ruolo della procedura […]”, laddove “il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili”; peraltro, “avviene di frequente […] che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decida di non dare corso all’esecuzione, non depositando l’istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo”.

In altre parole, accadeva spesso che alla formazione del fascicolo dell’esecuzione non facesse seguito, in concreto, alcuna attività esecutiva.

La soluzione a questo non trascurabile problema pratico è stata fornita, come anticipato:

  • estendendo al processo esecutivo l’istituto della nota di iscrizione a ruolo (art. 159-bisa. c.p.c.), da trasmettere telematicamente ai sensi dell’art. 16-bis, d.l. n. 179 del 2012 (che prevede, a decorrere dal 30.6.2014, l’obbligo del deposito telematico per tutti gli atti endoprocessuali, e quindi anche per la nota di iscrizione a ruolo);
  • assegnando al creditore procedente un termine (diverso a seconda della tipologia di bene pignorato) per dare impulso all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo a pena di inefficacia dell’atto di pignoramento.

 

  1. L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e attività a carico del creditore procedente.

Per l’espropriazione forzata di crediti il termine in questione è fissato in trenta giorni, che decorrono dalla consegna delle relazioni di notificazione dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo[4].

Laddove il procedimento notificatorio dell’atto di pignoramento si perfezioni, per tali soggetti, in momenti differenti è chiaro che il termine per procedere all’iscrizione a ruolo decorre dall’ultima notificazione, come si evince dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 543, comma 4, c.p.c. (“eseguita l’ultima notificazione […]”).

L’Ufficiale giudiziario provvede ad attestare, tramite l’apposizione di un timbro, la data di consegna della relazione, mentre, nei casi di notifica tramite posta elettronica certificata, la data di perfezionamento del procedimento notificatorio sarà attestata dallo stesso sistema informatico, secondo le regole ordinarie che valgono per la notifica degli atti processuali secondo tale modalità.

È opportuno notare che, rispetto alle esecuzioni immobiliari e mobiliari presso il debitore, nel caso che ci interessa la maggiore ampiezza del termine (trenta anziché quindici giorni) – termine che, deve ritenersi, sia soggetto al periodo di sospensione feriale[5] e suscettibile di essere restituito ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.[6] - si spiega, verosimilmente, sulla scorta della lettura congiunta della disposizione in esame e di quella contenuta nel comma 2, n. 4 dello stesso art. 543 c.p.c., laddove si prevede che il terzo debba rendere la dichiarazione di quantità nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento.

Ciò consente al creditore, quando il terzo sia solerte nella fornitura della prescritta dichiarazione, di valutare, entro un congruo lasso di tempo, l’opportunità della iscrizione a ruolo del pignoramento: se, ad esempio, la dichiarazione ha contenuto negativo e non vi sono i presupposti per l’operatività del principio del riconoscimento implicito ovvero i margini per la introduzione del giudizio di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, il creditore potrebbe stimare più conveniente la scelta di non iscrivere a ruolo il procedimento[7].

Per altro verso, emerge un difetto di coordinamento tra l’art. 543, comma 4, c.p.c. ed il precedente comma 3, laddove si prevede che l’udienza di comparizione debba essere fissata almeno dieci giorni dopo il primo atto dell’esecuzione[8]; appare però evidente che intanto l’udienza potrà essere celebrata in quanto si sia con particolare sollecitudine proceduto alla iscrizione a ruolo, perché – in mancanza – non vi sarebbe un fascicolo dell’esecuzione e, conseguentemente, un Giudice dell’esecuzione designato alla conduzione del processo esecutivo. 

Alla luce di quanto detto, appare condivisibile l’idea di chi ritiene superata la giurisprudenza secondo cui l’udienza di comparizione andasse tenuta anche in caso di mancata costituzione del creditore procedente[9], con conseguente necessità, se del caso, di fissare una nuova udienza ex art. 631, comma 1, c.p.c. e provvedere, a tale nuova udienza, alla estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631, comma 2, c.p.c.[10].

Più specificamente, in considerazione delle superiori osservazioni, la novellata disciplina è diretta, evidentemente, proprio a prevenire il rischio dell’impegno di tempo e mezzi in attività processuali del genere, sostanzialmente fini a sé stesse.

In ogni caso, la necessità di procedere – a cura del creditore, salvo quanto si dirà infra – alla iscrizione a ruolo del processo esecutivo non toglie che il primo atto dell’esecuzione resti il pignoramento, atteso il chiaro disposto dell’art. 491 c.p.c. (“l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento”): ne consegue che, nella pendenza del termine di trenta giorni, il debitore conserva inalterate le proprie prerogative processuali e, dunque, potrà procedere alla presentazione di una istanza di conversione o di riduzione o, ancora, potrà proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o, infine, chiedere al G.E. di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare (salvo quanto previsto dall’art. 164-ter, d.a. c.p.c.); ed anzi è proprio per rendere effettive tali prerogative che il legislatore del d.l. n. 83 del 2015 ha previsto, all’art. 159-ter, d.a. c.p.c. la possibilità che sia lo stesso debitore a procedere all’iscrizione a ruolo.

 

2.1. (segue) Contenuto della nota di iscrizione a ruolo e decorrenza del termine in caso di iscrizione ex art. 159-ter d.a. c.p.c..

Il contenuto della nota di iscrizione a ruolo è disciplinato dall’art. 159-bis d.a. c.p.c..

A mente di tale disposizione, “la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento”.

Ebbene, laddove, come di consueto accade, sia il creditore a procedere alla iscrizione a ruolo, ai sensi della disposizione in esame, occorrerà depositare, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, e sempre nel termine di trenta giorni dall’ultima delle notifiche, le “copie conformi dell’atto di citazione [ossia del pignoramento, n.d.s.], del titolo esecutivo e del precetto”, nel mentre “la conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.

In questo caso, la formazione del fascicolo dell’esecuzione è – malgrado quanto testualmente dispone la norma in esame (“il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione”) – rimessa, nella sostanza, al creditore procedente (o meglio al suo difensore).  

Nel caso in cui alla iscrizione a ruolo proceda il debitore (o altro soggetto), deve essere pur sempre il creditore a curare il deposito delle copie attestate di conformità del titolo e del precetto[11] nel termine previsto (nel nostro caso) dall’art. 543, comma 4, c.p.c..

È evidente, infatti, che, quantunque sia il debitore (o altro soggetto) a procedere alla iscrizione a ruolo, è il solo creditore procedente (non anche l’eventuale creditore intervenuto, anche se munito di titolo[12]) ad avere la disponibilità materiale di tali atti ed a potere, quindi, procedere al relativo deposito.

Ciò nondimeno, in questo caso, non è agevole stabilire quale sia il dies a quo da cui decorre il termine di trenta giorni, previsto a pena di inefficacia del pignoramento: l’art. 159-ter d.a. c.p.c. si limita a stabilire che il deposito è necessario anche quando l’iscrizione avviene “a norma del presente articolo”.

Appare da preferire la tesi di chi ritiene che il termine debba farsi decorrere dal momento in cui il creditore abbia avuto conoscenza (legale o di fatto) dell’iscrizione a ruolo del processo[13].

Come anticipato, al deposito della nota di iscrizione a ruolo si provvede di norma secondo modalità telematiche (art. 16-bis, d.l. n. 179 del 2012).

Tale modalità va esclusa solo quando all’iscrizione a ruolo proceda personalmente il debitore al fine di rivolgere al G.E. una istanza per la quale non è necessario il patrocinio di un avvocato (si pensi all’istanza di conversione o a quella di riduzione) ovvero quando il debitore sia una pubblica amministrazione che sta in giudizio con il patrocinio di un proprio funzionario legittimato.

 

  1. Le conseguenze dell’omesso o irregolare deposito degli atti di cui all’art. 543, comma 4, c.p.c..

Se il creditore non provvede al deposito degli atti sopra menzionati nel termine all’uopo previsto, il pignoramento diviene inefficace e trova applicazione, a seguito della conseguente estinzione, l’art. 95 c.p.c., per cui le spese restano integralmente a carico di chi le ha anticipate.

Si discute se la conseguenza della inefficacia abbia luogo non solo in caso di mancato deposito ma anche in caso di deposito incompleto o irregolare.

La questione si è specificamente posta con riferimento alla attestazione di conformità all’originale che deve accompagnare le copie del titolo, del precetto e del pignoramento depositate unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

La giurisprudenza di merito sul punto appare divisa.

Secondo un primo filone interpretativo, nella normalità dei casi[14], “l'omissione dell'attestazione di conformità prescritta dal codice di procedura civile per il deposito telematico di tali atti in cancelleria non determina l'inefficacia del pignoramento”[15].

Nella citata ordinanza del Trib. Caltanissetta[16], il Collegio rileva, a titolo di premessa, “che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge”.

Ciò detto, si conclude nel senso che “la declaratoria di inefficacia del pignoramento a fronte di un accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al momento dell'iscrizione al ruolo appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore”.

Tra l’altro “tale considerazione trova altresì supporto nella disposizione di cui all'art. 22 co. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la quale […] prevede che ‘Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta’. Alla luce delle dette considerazioni appare contrario ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l'inefficacia di un pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell'art. 543 co. 4 c.p.c. sono poi stati depositati in giudizio dal creditore”.

Di qui la conclusione che “la corretta interpretazione della norma di cui all'art. 543 co. 4 ultimo periodo […] sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore”.

Per altro orientamento[17] - che sembra da ultimo prevalere - deve giungersi ad opposte conclusioni.

In via preliminare, non appare superfluo interrogarsi – su di un piano più generale - sulle conseguenze della formazione di un atto telematico in violazione della normativa conferente.

Sul punto, a fronte della complessa disciplina, normativa e regolamentare, del c.d. processo civile telematico, una questione che si è posta è infatti quella se la stessa abbia introdotto delle “nuove forme processuali” ex art. 121 c.p.c..

Una prima tesi, argomentando dal rilievo che la legge disciplina “l’uso degli strumenti informatici” e non (secondo la terminologia invalsa nella prassi) il “processo civile telematico”, ha concluso nel senso che il legislatore avrebbe inteso introdurre non delle nuove forme ma semplicemente strumenti nuovi per forme tradizionali[18].

Per altra impostazione, invece, le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali medesimi[19].

Se questa – come pare – è l’impostazione da preferire, allora va da sé che la formazione dell’atto processuale telematico debba avvenire, di necessità, secondo la conferente normativa primaria e secondaria: normativa che, quindi, attiene non tanto alle modalità di “estrinsecazione” di un atto processuale formato secondo le regole ordinarie quanto piuttosto ad una “nuova forma processuale”.

Da tale impostazione consegue una ulteriore problematica: occorre chiedersi se, in caso di violazione delle norme sulla (nuova) forma[20], l’atto sia nullo o inesistente.

Nel dettaglio, pur nella consapevolezza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito, appare da preferire la tesi che predica la inesistenza (alias nullità insanabile) dell’atto[21].

Ciò in ragione delle seguenti considerazioni:

  • l’art. 121 c.p.c. stabilisce che “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”;
  • la norma contiene quindi due principi:
  1. il principio per cui se è prescritta una certa forma, l’atto deve essere posto in essere secondo quella forma e non altra equipollente (c.d. principio di obbligatorietà delle forme legali);
  2. il principio per cui se non è prescritta una certa forma, l’atto può presentare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo.

Rilevato che il secondo dei principi esposti ha portata residuale, cioè si applica nella misura in cui nessuna norma preveda una “forma obbligatoria”, e considerato quanto sopra notato circa il fatto che le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali, deve giungersi alla conclusione che la normativa sopra citata prescriva una forma ad substantiam.

Ne discende, in definitiva, che la redazione dell’atto processuale ottenuto in formato “.pdf” mediante scansione per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo e dunque va qualificato come (insanabilmente) nullo ai sensi dell’art. 156, comma 2 c.p.c..

A nostro avviso, infatti, la normativa sull’atto processuale telematico ha carattere speciale (l’atto del processo civile telematico costituendo una species del genus “documento informatico”) rispetto a quella generale contenuta negli artt. 4, comma 2, del D.P.C.M. 13.11.2014, secondo cui “fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia” e 22, comma 3, CAD secondo cui “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.

Applicando questo paradigma argomentativo al caso che interessa deve ritenersi che, laddove l’attestazione di conformità non sia formata nel rispetto della normativa (speciale) sulla forma degli atti (ed in particolare sia effettuata mediante una “scansione” e non un file “.pdf” nativo privo di elementi attivi e firmato digitalmente) il deposito irregolare equivale, ai fini della inefficacia del pignoramento, all’omesso deposito.

Ciò posto, occorre chiedersi se la conseguenza dell’inefficacia del pignoramento per mancato deposito dell’attestazione di conformità ovvero per sua insanabile nullità (nel senso appena precisato) sia rilevabile d’ufficio e se si tratti di una conseguenza inevitabile.

Anche su tali aspetti, va dato atto della eterogeneità degli approdi giurisprudenziali.

Si ritiene preferibile aderire, però, all’orientamento – compiutamente espresso dalla citata pronuncia del Trib. Milano - secondo cui la violazione delle (nuove) norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione importano la improcedibilità dell’azione esecutiva e quindi l’estinzione del relativo processo ex art. 630, comma 2, c.p.c. (sicché il profilo può essere anche rilevato d’ufficio)[22].

Interessa precisare che la giurisprudenza meneghina, appena richiamata, attiene ad un pignoramento immobiliare e, quindi, alla violazione dell’art. 557, commi 2 e 3, c.p.c..

Tuttavia, come esplicitato anche nel provvedimento menzionato, i principi esposti hanno carattere trasversale rispetto alle varie forme di azione esecutiva, stante la medesimezza – in parte qua - delle disposizioni contenute negli artt. 557, commi 2 e 3, c.p.c. e 543, comma 4, c.p.c..

Vero è che – come anticipato – altre pronunce di merito[23], valorizzando argomenti testuali (le norme che comminano l’inefficacia si riferiscono alle “copie” e non alle “copie conformi”), sistematici (l’art. 22, comma 3, CAD – pure sopra richiamato – equipara l’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti formati in originale su supporto analogico) e teleologici (idoneità di atti non attestati di conformità al raggiungimento dello scopo) hanno escluso che la mancata attestazione di conformità (cui come detto è equiparabile la insanabile nullità della stessa) procuri le conseguenze caducatorie sopra esposte.

Tuttavia, vanno condivise le controdeduzioni che il Tribunale di Milano opera per superare i predetti argomenti.

Quanto all’argomento testuale, si evidenzia che l’art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, nel testo modificato a seguito del d.l. n. 132 del 2014, stabilisce che “le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile” sono depositati con modalità telematiche, mentre l’art. 159-ter disp. att. c.p.c. prevede che nell’ipotesi di iscrizione a ruolo da parte del debitore il creditore debba comunque depositare “copie conformi degli atti” nei termini prescritti dalla normativa conferente.

Consegue da quanto sopra che laddove la norma fa riferimento alle “copie”, si tratta – evidentemente – delle copie conformi (formate nel rispetto della normativa di riferimento: v. supra), anche perché sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il creditore debba procedere al deposito delle copie conformi nel caso in cui l’iscrizione a ruolo avvenga da parte del debitore e non quando sia egli stesso a provvedervi.

Alla luce dell’anzidetto gli argomenti sistematici e teleologici perdono di spessore.

Siccome il legislatore del 2014 ha riformato la disciplina conferente nell’ottica di perseguire un obiettivo di razionalizzazione dei tempi del processo esecutivo e del lavoro delle Cancellerie (onerando il creditore del compimento di una attività compiuta in precedenza dall’Ufficio), “la questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva”; in quest’ottica “l’attestazione di conformità non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia”, ovvero deve avere il possesso del titolo: in mancanza di attestazione di conformità, quindi, il G.E. non è messo in condizione di conoscere – con il grado di certezza che la legge esige – se il creditore sia legittimato o meno all’esercizio dell’azione esecutiva.

Sennonché, mentre tale questione doveva in precedenza essere eccepita dal debitore attraverso l’opposizione agli atti esecutivi, oggi – in virtù della modifica dell’art. 630, comma 2, c.p.c., che riconosce il potere officioso del G.E. di rilevare fatti estintivi del processo esecutivo – il G.E. può provvedere alla declaratoria di inefficacia – prevista dalla legge – e ad estinguere il processo esecutivo con provvedimento reclamabile ex art. 630 c.p.c. (trattandosi di causa di estinzione “tipica”).

Ancora, non è conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello scopo, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente.

Secondo il Tribunale di Milano, “così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l’istanza di vendita scaduti i termini di cui all’art. 497 c.p.c., ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all’art. 557 c.p.c.”.

In senso contrario, si potrebbe ancora osservare (e si è osservato) che nella specie potrebbe non configurarsi alcun pregiudizio sostanziale per il debitore esecutato.

Tale principio, come è noto, è stato formulato dalla giurisprudenza con segnato riguardo all’opposizione agli atti esecutivi[24]; epperò ci si trova, in questo caso, di fronte ad un profilo rilevabile d’ufficio dal G.E. (e il potere di rilievo officioso concorre con il potere processuale del debitore di sollevare la questione tramite lo strumento dell’opposizione agi atti esecutivi) che, a prescindere da qualsiasi accertamento circa un pregiudizio concreto (e finanche dall’iniziativa processuale del debitore), porta alla estinzione del processo perché – diversamente opinando – lo stesso non sarebbe rispettoso del principio della ragionevole durata (in funzione del quale il legislatore ha “cadenzato” l’attività a compiersi da parte del creditore procedente, se voglia portare a compimento la propria azione).

In definitiva, la novella formulazione dell’art. 557, comma 3, c.p.c. (ma analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’art. 543, comma 4, c.p.c., qui in esame) “intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (e di cui cioè abbia il possesso)”[25].

 

 

 

 

[1] Che trova applicazione per i procedimenti iniziati successivamente al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dall’11.9.2014.

[2] Mentre per le esecuzioni in f.s. resta fermo il quadro regolatorio previgente.

[3] Atti parlamentari, Sen. XVII legislatura, doc. n. 1612.

[4] In questo senso, v. Barale, Il “nuovo” pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi, in Riv. esec. forz., 2015, 381

[5] Barale, op. cit., spec. 382-383.

[6] De Santis, Il processo esecutivo nel “prisma” delle riforme processuali di inizio secolo: tra efficienza della liquidazione forzata e garanzie del procedimento, in Le Riforme del processo civile. Dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita, a cura di Didone, Milano, 2014, 900.

[7] Pilloni, L’iscrizione a ruolo nel processo esecutivo e l’inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina, in Nuove leggi civili comm., 2015, 481

[8] Sulla funzione di tale termine, cfr. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, X ed., Milano, 2006, 487, il quale sottolinea che lo stesso è diretto: a) a consentire al debitore di avanzare istanza di conversione laddove il pignoramento abbia ad oggetto cose in possesso del terzo, posto che all’udienza di comparizione il G.E. potrebbe provvedere all’assegnazione o alla vendita ex artt. 552 e 553 c.p.c.; b) a consentire agli altri creditori dell’esecutato di intervenire nel processo esecutivo ex art. 551 c.p.c.; c) di consentire al terzo di fornire la prescritta dichiarazione. In tema v. anche Saletti, L’espropriazione presso terzi dopo la riforma, in Riv. esec. forz., 2008, 285.

[9] Finocchiaro, Forma del pignoramento, Commento all’art. 543 c.p.c., in Codice commentato delle esecuzioni civili, a cura di Arieta, De Santis, Didone, Torino, 2016, 978 e ss., spec. 1007

[10] Cass. 8.3.1991, n. 2477.

[11] Il deposito del pignoramento è reso superfluo dalla previsione che sia il debitore che iscrive a ruolo a depositare unitamente alla nota di iscrizione a ruolo una copia dell’atto di pignoramento; al contrario, per gli altri soggetti (si pensi ai creditori che intendano proporre ricorso per intervento sine titulo) – che non hanno normalmente la disponibilità della copia dell’atto di pignoramento – si ritiene sufficiente il deposito dell’istanza cui si ricollega l’’obbligo di iscrizione a ruolo presso la cancelleria, con riserva di versare in atti la restante documentazione e, quindi, con la possibilità di ottenere dall’Ufficiale giudiziario il rilascio di una copia dell’atto di pignoramento notificato dopo aver esibito l’istanza già consegnata alla Cancelleria. In questo senso v. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, V ed., 2015, spec. 464.

[12] Finocchiaro, loc. ult. cit..

[13] Soldi, Manuale, cit., spec. 464.

[14] Cioè se manca una contestazione del debitore sull’autenticità di tali atti

[15] Trib. Bologna, 22.10.2015/o.; Trib. Caltanissetta, 1.6.2016/o.; Trib. Bari, 4.5.2016/o.

[16] Il Collegio, che era chiamato a decidere del reclamo proposto avverso l’ordinanza di sospensione adottata dal G.E. ai sensi del combinato disposto degli artt. 615, comma 2, e 624 c.p.c., parte dal condivisibile rilievo che la contestazione della mancata attestazione di conformità è profilo che il debitore può sollevare tramite lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi e non dell’opposizione all’esecuzione.

[17] Trib. Pesaro, 10.6.2015/o.; Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446, conf. da App. Milano, 13.1.2017, n. 146; Trib. Napoli Nord, 15.1.2017/o.; Trib. Marsala 19. 5.2017; Trib. Palermo 30. 8.2017; Trib. Trapani 7.11.2017; Trib. Palermo 1. 9.2017; Trib. Termini Imerese, 1.12.2017.

[18] Per la configurabilità di tale impostazione, v. Caponi, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in www.academia.eu, 4-5.

[19] Comoglio, Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2015, 3, 953 e ss..

[20] Rileva in proposito, ed innanzitutto, l’analisi:

  • dell’art. 11, d.m. n. 44 del 2011, secondo cui “ L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”;
  • dell’art. 12 delle “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” che, al primo comma, così dispone:

“1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

  1. è in formato PDF;
  2. è privo di elementi attivi;
  3. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  4. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
  5. è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.

[21] Trib. Roma, 13.7.2014; Trib. Livorno, 25.7.2014.

[22] Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446, conf. da App. Milano, 13.1.2017.

[23] Cfr. ancora Trib. Bologna, 22.10.2015/o.; Trib. Bari, 4.5.2016/o.; Trib. Caltanissetta, 1.6.2016/o..

[24] Tra le tante v. Cass. 30.6.2014, n. 14774; Cass. 13.5.2014, n. 10327.

[25] Non si tratta, peraltro, dell’unico caso introdotto dalla recenziore normativa in cui il creditore appare gravato di un onere di impulso della procedura in tempi contingentati. Per un panoramica più ampia, sia consentito rinviare ai miei La riforma del processo esecutivo (ovvero un’applicazione della legge di Washlesky), in Gazzetta forense, 5/2015, 191 e ss. e Procedure semplificate di recupero dei crediti garantiti da pegno o ipoteca e ulteriori misure di “efficientamento” del processo esecutivo. A proposito del d.l. n. 59 del 2016, in Gazzetta forense, maggio-giugno 2016.

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