Il problema dell’esecuzione per rilascio di immobile occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in “detenzione domiciliare”, un possibile contemperamento tra esigenze contrapposte

Commento a Tribunale, Napoli, 30 marzo 2018 - est. Giugliano

La presenza di un soggetto ristretto in detenzione domiciliare non impedisce lo sfratto per morosità

 

Sommario:
1. Il caso concreto.
2. Il problema dell’esecuzione per rilascio di immobile occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in “detenzione domiciliare”: un possibile contemperamento tra esigenze contrapposte.  
3. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.

 

  1. – Il caso concreto.

Nel corso di un procedimento di esecuzione per rilascio, l’ufficiale giudiziario formulava al giudice dell’esecuzione un’istanza – che il Tribunale ha qualificato ex art. 613 c.p.c. (strumento che il codice di rito prevede in realtà per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare), ma che più correttamente deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 610 c.p.c., disposizione prevista la risoluzione di difficoltà indilazionabili, di carattere meramente materiale, nell’ambito dell’esecuzione per consegna o rilascio – per risolvere il problema relativo al rinvenimento presso l’immobile oggetto di esecuzione di un soggetto, coniuge della conduttrice, ivi ristretto in stato di detenzione domiciliare.

Nella vicenda scrutinata l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità era stata emessa il 22/10/2014; l’ufficiale giudiziario, nonostante i numerosi accessi effettuati fin dal 19/05/2015, non era riuscito a dare esecuzione all’ordinanza di rilascio sia perché la conduttrice non aveva reperito alcun alloggio alternativo, sia per il protrarsi dello stato di detenzione del marito convivente presso l’abitazione.

Il giudice dell’esecuzione, investito della questione, è pervenuto alla conclusione che l’elezione del luogo di detenzione domiciliare presso l’immobile oggetto di rilascio non può costituire una circostanza ostativa all’esecuzione del titolo esecutivo.

Il Tribunale ha premesso che si è in presenza di una fattispecie che vede contrapposti due interessi differenti: da un lato quello privatistico del proprietario-locatore a riacquistare la disponibilità dell’immobile in forza di un provvedimento giudiziale che ha già accertato il suo diritto, e dall’altro lato l’interesse pubblicistico dello Stato a garantire l’espiazione della pena attraverso l’applicazione di misure alternative rispetto alla detenzione carceraria, in conformità alla più ampia esigenza di favorire la risocializzazione e rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.).

Sul punto deve evidenziarsi che queste ultime ipotesi, stante il trend normativo degli ultimi tempi, caratterizzato dal tentativo di risolvere l’annoso problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, potrebbero manifestarsi con sempre maggiore frequenza, chiamando, pertanto, l’interprete ad una non facile operazione esegetica.

Il giudice dell’esecuzione ha poi evidenziato che l’applicazione della detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla detenzione in carcere (ma considerazioni analoghe valgono per la misura cautelare degli arresti domiciliari), presuppone la disponibilità diretta da parte del condannato, ovvero indiretta da parte dei familiari, di un immobile ove esso possa legittimamente alloggiare. Per l’effetto, allorché tale presupposto venga a mancare, in quanto il titolo che ne giustificava l’occupazione è stato risolto o  dichiarato  inefficace (in forza dell’ordinanza di sfratto per morosità o per finita locazione), la misura diviene in concreto  ineseguibile, dovendo pertanto procedersi ad individuare, su iniziativa del detenuto, un altro immobile di cui egli possa fruire a fini abitativi e quale luogo di detenzione, o in alternativa, ove ciò non sia possibile, alla revoca o alla modifica della misura alternativa alla detenzione o della misura cautelare, tenuto conto delle condizioni soggettive del detenuto (o dell’indagato).

Esclusa la possibilità di eseguire sic et simpliciter l’ordinanza di rilascio o di rimettere all’occupante ristretto in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari l’onere di avvisare la competente autorità giudiziaria dell’imminente esecuzione dello sfratto, affinché lo prenda in custodia all’atto dello sloggio (soluzioni che esporrebbero il detenuto a responsabilità penale per il reato di evasione), il giudice ha ritenuto necessario che l’ufficiale giudiziario  investa della questione il Pubblico Ministero, quale organo deputato a vigilare sull’esecuzione delle misure penali restrittive della libertà personale, al quale compete, una volta reso edotto della vicenda, proporre al giudice penale competente istanza di revoca e/o modifica della misura della detenzione domiciliare, stante l’impossibilità sopravvenuta di fruire del domicilio inizialmente indicato.

 

  1. Il problema dell’esecuzione per rilascio di immobile occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in “detenzione domiciliare”: un possibile contemperamento tra esigenze contrapposte.

La soluzione adottata dal Tribunale di Napoli appare condivisibile, pur essendo necessarie alcune precisazioni al riguardo.

In primo luogo deve osservarsi che il caso in esame è assimilabile all’ipotesi della liberazione ex art. 560 c.p.c. di immobile pignorato che sia occupato da soggetto ristretto agli arresti domiciliari o in stato di "detenzione domiciliare": si tratta di una situazione sempre più frequente in seguito al consolidarsi di una tendenza del legislatore – da ultimo accentuata dall’entrata in vigore della l. 16/04/2015, n. 47 – a ridurre sempre di più l’area di applicazione della custodia cautelare in carcere in favore di misure non custodiali come gli arresti domiciliari, anche con la prescrizione di strumenti elettronici di controllo ex art. 275-bis c.p.p., come il c.d. “braccialetto elettronico”.

In apparenza si è in presenza di un’antinomia fra norme, posto che da un lato vi è un provvedimento del giudice civile da eseguire (che sia l’ordinanza di convalida di sfratto o l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato, emesso dal giudice dell’esecuzione e che deve essere eseguito dal custode), e dall’altro lato vi è la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) o la “detenzione domiciliare” (ricomprendendo tale espressione le differenti ipotesi della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi e della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione), emessa in sede di giurisdizione penale contro il soggetto che occupa l’immobile (può trattarsi del debitore esecutato o anche di un terzo, eventualmente ospite o convivente dell’esecutato).

Il contrasto, tuttavia, è più apparente che reale, posto che è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l’applicazione, e quindi il permanere, della misura cautelare degli arresti domiciliari ha come presupposto essenziale l’esistenza di un domicilio disponibile da parte del soggetto colpito dalla misura.

Invero, è proprio la Corte di Cassazione a richiedere la permanente e reale disponibilità di un domicilio o di una abitazione ove eseguire la misura cautelare personale in questione (in tal senso cfr. Cass. pen. 25/05/2006, n. 18495; Cass. pen. 01/10/2010, n. 35451; Cass. pen. 10/12/2010, n. 43692; Cass. pen. 12/07/2011, n. 27196; Cass. pen., 23/01/2013, n. 3429; Cass. pen. 30/09/2015, n. 41074) o, in relazione alle ipotesi di detenzione domiciliare, a richiedere un domicilio disponibile (Cass. pen. 27/05/2013, n. 22742).

Per quanto concerne invece l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, la l. n. 199/2010, così come modificata dal d.l. 23/12/2013, n. 146, convertito nella l. 21/02/2014, n. 10 , dopo aver affermato che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi è eseguita presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, denominato "domicilio", subordina la concessione di tale modalità di esecuzione della pena proprio alla idoneità ed effettività del domicilio stesso.

Con riferimento alla misura alternativa della detenzione domiciliare, deve osservarsi che se è pur vero che il dato normativo non offre particolari specificazioni a riguardo, appare altrettanto vero che l’adozione in concreto di tale misura presuppone l’esistenza di una abitazione effettiva e quindi disponibile.

Sulla scorta del principio giurisprudenziale sopra esposto si è precisato che è "innegabile che la misura degli arresti domiciliari non possa non essere revocata quando manchi la condizione essenziale per la relativa esecuzione, l'insussistenza, cioè, di un domicilio presso il quale trasferire l'indagato" (Cass. pen. 23/09/2004, n. 37565), revoca che comporta – in presenza di un quadro cautelare invariato – la inevitabile sostituzione degli arresti domiciliari, ex art. 299 c.p.p., con la custodia cautelare in carcere.

Per la stessa ragione, in sede di applicazione genetica della misura, si è statuito che “In tema di scelta della misura idonea a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, è legittima l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che la pericolosità del soggetto da sottoporre a cautela possa essere neutralizzata attraverso l'applicazione degli arresti domiciliari, ma il predetto soggetto non disponga di un domicilio all'uopo idoneo” (così Cass. pen. 23/01/2013, n. 3429).

Deve quindi concordarsi con chi in dottrina – partendo dall’assunto secondo cui uno dei presupposti applicativi della misura cautelare degli arresti domiciliari è costituito dalla sua concreta eseguibilità, intesa come disponibilità di un domicilio presso il quale trasferire l’indagato o l’imputato – ha affermato che non può costituire un ostacolo all’esecuzione dell’ordine di liberazione o dell’ordinanza di rilascio la circostanza che il debitore esecutato o un terzo occupante sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare nell’immobile oggetto di liberazione o di rilascio: in questa ipotesi, pertanto, l’emissione del provvedimento del giudice civile costituisce il presupposto per poter chiedere al giudice penale la revoca o la modifica della misura per sopravvenuta carenza delle condizioni applicative previste dalle legge, con la conseguenza che il sopraggiungere dell’indisponibilità dell’alloggio legittimerebbe il pubblico ministero a richiedere al giudice penale competente una modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.

Sulla scorta di quanto detto sopra, per quanto concerne la fattispecie oggetto del provvedimento in commento, merita adesione l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, secondo cui la presenza all’interno dell’immobile oggetto di rilascio di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare non è idonea a precludere la prosecuzione dell’esecuzione per rilascio (si veda, tra le pronunce di merito espressesi sul punto, sia pure in epoca piuttosto risalente, Pret. Monza 30/07/1987).

Non si ritiene, infatti, che l’esistenza di una tale misura cautelare o della detenzione domiciliare imponga una caducazione delle prerogative del beneficiario di un provvedimento di rilascio che sia munito di un titolo esecutivo e che intenda portare in esecuzione lo stesso.

La correttezza di tale soluzione trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte, relativa ad un caso in cui il proprietario dell’abitazione (ove erano eseguiti gli arresti domiciliari del ricorrente) era stato colpito da ordinanza di convalida di sfratto per morosità, con intimazione a liberare l’immobile e a consegnare le chiavi entro un termine di giorni dieci: ad avviso del giudice di legittimità appare evidente che l’iniziativa giudiziaria da parte della proprietà dell’immobile, susseguente ad un mancato rilascio tempestivo dello stesso, espone l’esecutato in via riflessa ad un possibile successivo aggravamento della condizione di restrizione della libertà in misura cautelare in carcere, proprio per il sopravvenire di un’impossibilità alla prosecuzione del regime detentivo in atto; di qui si evince l’esistenza di un interesse

concreto dell’esecutato ad impugnare il provvedimento del giudice penale con il quale era stata respinta la richiesta ex art. 299 c.p.p. di modificazione del luogo ove eseguire gli arresti domiciliari (in tal senso cfr. Cass. pen . 22/12/2015, n. 50328).

Non paiono invece condivisibili le soluzioni alternative a quella sopra prospettata.

Né quella di eseguire sic et simpliciter l’ordinanza di rilascio, né quella di rimettere all’occupante ristretto in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari l’onere di avvisare la competente autorità giudiziaria dell’imminente esecuzione dello sfratto, affinché lo prenda in custodia all’atto dello sloggio.

Invero, queste tesi hanno si il pregio di consentire un’immediata esecuzione del provvedimento civile che ordina il rilascio dell’immobile (così realizzando l’interesse del creditore procedente), ma comportano il rischio di esporre l’esecutato (o il terzo occupante convivente, come nel caso de quo) ad una responsabilità per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 c.p.) o dalla detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 8, l. 26.07.1975, n. 354, che costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all’art. 385 c.p. solo quoad poenam: in tal senso cfr. Cass. pen. 15/12/2000, n. 22; Cass. pen. 16/01/2009, n. 14199), attesa la perdurante efficacia del provvedimento penale che ha disposto gli arresti domiciliari o la detenzione domiciliare.

Al riguardo deve infatti ricordarsi che il dolo del reato di evasione è generico, essendo necessaria e sufficiente – in assenza di autorizzazione – la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l’agente si propone con la sua azione (cfr., ex plurimis, Cass. pen., 19/07/2017, n. 40539; Cass. pen., 22/05/2017, n. 25487; Cass. pen., 06/03/2012, n. 10425). Sull’irrilevanza dei motivi si è altresì precisato che l’evasione si consuma in tutti casi di violazione delle prescrizioni imposte alla misura degli arresti domiciliari in cui venga meno la finalità primaria della misura stessa, cioè il controllo del soggetto attinto dal presidio cautelare (Cass. pen., 10/06/2015, n. 33881; Cass. pen., 09/06/2015, n. 28118).

Ne deriva che l’esecutato destinatario di ordinanza di rilascio o il terzo occupante con esso convivente, sottoposto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, che non si sia attivato in tempo per reperire un alloggio alternativo o non abbia comunque informato il giudice penale del venir meno di un domicilio idoneo (al fine dell’eventuale aggravamento della misura), nel caso di esecuzione dell’ordinanza di rilascio avrebbe tenuto un atteggiamento psicologico suscettibile di integrare il dolo generico del delitto di evasione, non configurandosi alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Sul piano pratico-operativo, per risolvere il problema del conflitto tra titolo civile e titolo penale, potranno verificarsi le seguenti alternative:

  • il proprietario che venga a conoscenza che nell’immobile da liberare vi sia una persona agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare dovrà, tramite il proprio avvocato, fare istanza al giudice penale competente (vale a dire al giudice della misura cautelare o al Tribunale di Sorveglianza), affinché modifichi o revochi il provvedimento disponendo il trasferimento del locatario o del convivente detenuto presso un altro luogo ove eseguire la misura, luogo che sarà indicato dall’interessato successivamente interpellato dal giudice; ovvero, in caso di mancata indicazione di altro luogo da parte del locatario (o del convivente), ne disponga il trasferimento in carcere;
  • qualora l’ufficiale giudiziario venga a conoscenza della presenza di persona sottoposta agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare nel giorno in cui si reca presso l’immobile per eseguire lo sfratto, dovrà necessariamente rinviare la procedura e rivolgere istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 610 c.p.c. affinché questi adotti i provvedimenti necessari, proprio come avvenuto nella vicenda in esame;
  • l’istanza per la modifica del luogo di detenzione potrà essere presentata anche dal locatario (o dal convivente) agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare mediante il proprio difensore: questa soluzione pare auspicabile e vantaggiosa anche per il detenuto, il quale consentirebbe al giudice penale di valutare in tempo utile la richiesta di modifica del luogo ove scontare gli arresti domiciliari o la detenzione domiciliare, provvedendo prima ancora dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario.

Rimane ferma, tuttavia, l’esigenza di garantire che la presenza all’interno dell’immobile oggetto di rilascio di persona sottoposta ad arresti domiciliari o in detenzione domiciliare non comporti significative compressioni o ritardi nella procedura di rilascio. Sul punto deve pertanto ritenersi che in presenza di eventuale e reiterata inerzia da parte del Pubblico Ministero o del giudice penale nell’adottare i provvedimenti del caso, il titolo esecutivo – che si tratti dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato o di ordinanza di convalida di sfratto per morosità o finita locazione – dovrà essere senz’altro eseguito, non potendo l’ordinamento consentire la compressione sine die degli interessi giuridici sottesi ai predetti titoli esecutivi nemmeno a fronte delle pretese esigenze legate alla cautela o all’esecuzione penale. Naturalmente è auspicabile che anche l’ufficiale giudiziario e il giudice dell’esecuzione si attivino tempestivamente, per quanto di competenza, per assicurare il rilascio dell’immobile in presenza di situazioni di questo tipo.

In conclusione, in presenza dell’occupazione dell’immobile oggetto di rilascio da parte dell’esecutato (o del convivente) ivi ristretto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, la soluzione preferibile appare quella di ottenere in tempi ragionevoli una revoca o una modifica della misura da parte del giudice penale competente.

 

  1. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.

Quanto alla giurisprudenza si rinvia a quella richiamata nel testo.

Quanto alla dottrina si segnalano i lavori di:

  1. Marotta, Esecuzione per rilascio di immobile occupato da detenuto agli arresti domiciliari. Sfratti: quando nell’immobile vi è una persona agli arresti domiciliari, in http://www.auge.it/casi-pratici/, 26/01/2018;
  2. Lauropoli, È possibile dare corso allo sfratto se all’interno dell’abitazione c’è un soggetto agli arresti domiciliari?, in ilprocessocivile.it, 06/10/2017, 1ss.;
  3. Perna, La custodia giudiziaria, in Il nuovo processo di esecuzione, a cura di Fontana – Romeo, 2015, 526;
  4. Vasapollo, Immobile pignorato occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in regime di detenzione domiciliare, in Imm. e Propr., 2014, 317 ss.;
  5. Valentini, Impossibilità di applicare gli arresti domiciliari nella sede originariamente individuata e successiva applicazione della custodia in carcere, in Cass. Pen., 2012, 3929 ss..

 

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