La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge n. 978, che prevede l’attribuzione direttamente all’avvocato del potere di emettere una intimazione sostitutiva del decreto ingiuntivo.
L’intento è quello di decongestionare gli uffici giudiziari, prendendo atto che la maggior parte dei ricorsi per decreto ingiuntivo, spesso con mesi di ritardo, vengono comunque accolti dai giudici senza alcun problema e solo una parte di questi è contestata dal debitore.
Da ciò l’idea che possa essere direttamente l’avvocato a predisporre e notificare al debitore una intimazione di pagamento senza passare dal tribunale. L’intimazione, se non contestata, avrà lo stesso valore processuale del decreto ingiuntivo, ossia potrà valere come titolo esecutivo.
Molteplici limiti restringono l’ambito di tutela dell’istituto processuale di nuovo conio. Anzitutto, il procedimento formale di intimazione sarà consentito solamente per le controversie e nei limiti della competenza di valore del giudice di pace. Inoltre, la possibilità di ricorrere all’intimazione formale è sempre esclusa per i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all’erogazione di un credito.
L’avvocato dovrà prestare particolare attenzione nel verificare la sussistenza delle condizioni processuali e sostanziali (la prova scritta; per i crediti di cui all’art. 633, n. 2 e 3, c.p.c., le condizioni di cui all’art. 636 c.p.c.). Infatti, l’emissione di un’intimazione formale fuori dai casi consentiti dalla legge è espressamente qualificata come fonte di responsabilità civile e disciplinare.
Ovviamente, affinché l’intimazione formale diventi legge occorre l’approvazione del disegno di legge anche dall’altro ramo del Parlamento.
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