Sezioni Unite: il mutuo c.d. solutorio è un valido titolo esecutivo
1. Il caso sottoposto alle Sezioni unite.
Il caso sottoposto alle Sezioni unite può essere sintetizzato nei termini che seguono.
Emesso un decreto ingiuntivo a favore di un istituto di credito il quale chiedeva il pagamento del saldo negativo di un conto corrente assistito da ipoteca, i correntisti, con opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 cpc, denunziavano l’illegittimità del comportamento della banca che, nel corso del tempo, aveva concesso ben cinque mutui sempre regolati su conti correnti ipotecari, erogando solo apparentemente le somme, considerato che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell’asserita mutuante, ma erano state utilizzate per pagare il debito già maturato, per capitale ed interessi, derivante da precedenti mutui ed aperture di credito.
Accolta parzialmente l’opposizione, la Corte di appello adita rigettava il gravame proposto dagli originari opponenti, evidenziando anche la validità del c.d. mutuo solutorio. In particolare, l’asserita nullità del contratto di mutuo era ritenuta infondata, poiché non era stato contestato che le somme mutuate erano state accreditate sul conto corrente, accredito equivalente alla traditio prevista dall'art. 1813 c.c.; l’utilizzo, da parte del mutuatario, della somma per estinguere precedenti passività non escludeva l'avvenuta consegna e, anzi, dimostrava l'esistenza di una causa concreta del negozio; il mutuo fondiario non costituiva un mutuo di scopo perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento e i precedenti debiti estinti avevano la medesima garanzia ipotecaria, non ricorrendo neppure l'ipotesi di frode ai creditori e di revocabilità dell'atto.
Proposto ricorso per cassazione, la Seconda sezione civile (Cass., sez. II, n. 18903 del 2024) rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni unite al fine di sottoporre loro il seguente quesito: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività, eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.
Nell’ambito del giudizio dinanzi alle Sezioni unite, il Procuratore generale concludeva per la validità del mutuo solutorio.
2. Il contrasto giurisprudenziale sul c.d. mutuo solutorio. L’orientamento tradizionale
Il cd. mutuo solutorio rientra nell’ambito delle operazioni in concreto finalizzate alla garanzia dei crediti pregressi. Nella pratica, infatti, tale tipologia di contratto ricorre quando una banca o un istituto di credito concedono una somma di denaro che il mutuatario utilizza per l’estinzione di una precedente esposizione debitoria nei confronti del medesimo istituto mutuante ovvero di terzi. Solitamente, i mutui solutori vengono stipulati per garantire posizioni debitorie pregresse non sufficientemente garantite. La concessione della somma viene - spesso, ma non necessariamente - accompagnata da forme di garanzie quali, ad esempio, l’ipoteca sui beni immobili di proprietà del debitore (L. Mongiello, La questione della liceità del mutuo solutorio: l’attuale contrasto nella giurisprudenza di legittimità in un percorso evolutivo dalla fine degli anni 90, in Ilcaso.it, 2; C. Bernardo, Il perfezionamento del contratto di mutuo e la validità del c.d. mutuo solutorio, in IlSocietario.it) e, in molti casi, anche da una rimodulazione di alcune clausole accessorie.
Secondo l’orientamento tradizionale e maggioritario (Cass., 25 luglio 2022, n. 23149), l’operazione negoziale ora sommariamente descritta si presenta valida, in quanto non contraria né alla legge, né all'ordine pubblico economico. Infatti, il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a tale fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass., 8 marzo 1999, n. 1945). Il mutuo solutorio, quindi, non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e l’impiego delle stesse per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Il ripianamento delle passività – che, peraltro, costituisce una delle possibili modalità di impiego del denaro oggetto del mutuo – dimostra, al contrario, che il mutuatario abbia potuto disporre della somma e, dall’altro, che il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente (all’epoca, gli artt. 182-bis e 182-quater l.f., cfr., sul punto, Cass., 30 novembre 2021, n. 37654; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4694). Più in generale, secondo tale orientamento, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia.
Ciò posto, non può escludersi, in astratto, che la concessione di un mutuo c.d. solutorio possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso.
Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, art. 2; D.L. 18 novembre 1966, n. 976, art. 43, convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142; R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, art. 16), sicché appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.
In definitiva, tale orientamento, richiamando taluni principi esposti nella giurisprudenza della Suprema Corte, perviene alle seguenti conclusioni: a) il mutuo solutorio non è nullo, perché il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato (Cass., 30 novembre 2021, n. 37654); b) deve ritenersi superato il precedente indirizzo secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito: il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è, infatti, previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall. (Cass., 22 febbraio 2021, n. 4694); c) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23158; Cass., 11 ottobre 2013, n. 23158; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20576); d) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Cass., 22 febbraio 2021, n. 4694, cit.); e) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass., 8 marzo 1999, n. 1945).
Si afferma, poi, che lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare o della modificazione di altre condizioni contrattuali, con restituzione della somme oltre il breve termine, laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (Cass., 12 settembre 2014, n. 19282).
3. Segue. La tesi del pactum de non petendo ad tempus
All’indirizzo tradizionale si è contrapposto un secondo orientamento che ha trovato la sua espressione in alcune decisioni della Suprema corte tra il 2019 ed il 2021. Secondo tali arresti, l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass., 5 agosto 2019, n. 20896).
Secondo tale ricostruzione, il mutuo solutorio non costituisce una ipotesi di mutuo di scopo, ai fini dell’integrazione del quale occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere risponda, nel concreto, a uno specifico interesse pubblico, quando si tratta di mutuo di scopo legale, ovvero ricomprenda o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi invece del mutuo di scopo convenzionale (Cass., 18 giugno 2018, n. 15929), un diretto interesse (non solo del mutuatario, ma anche) proprio della persona del mutuante.
Escluso, dunque, che la fattispecie in esame rientri nel mutuo di scopo, secondo l’indirizzo in esame, occorre chiedersi se la presenza della valuta, di cui alla nuova operazione concordata tra la banca e il suo cliente, su un conto corrente in cui risulti appostata la somma da quest'ultimo attualmente dovuta integri, o meno, gli estremi di un'operazione di mutuo.
La risposta, secondo tale orientamento, non può che essere negativa. La struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto. E, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve - per essere tale - realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere, farle transitare dal patrimonio dell'uno al patrimonio dell'altro, cioè, così comportando, in particolare, un conseguente trasferimento della proprietà delle somme (art. 1814 c.c.), con la connessa, acquisita loro disponibilità ex art. 832 c.c. da parte del mutuatario (A.A. Dolmetta, Sulle prassi bancarie dei mutui con «dazione» e contestuale «contro dazione» di somme: consegna, distantia temporis e causa concreta, in Banca, borsa, tit. cred., 2024, 5, 693).
Senza il compimento di un simile passaggio e, precisamente, senza l'effettivo trasferimento della proprietà delle somme e la connessa, acquisita loro disponibilità, non potrebbe neppure ipotizzarsi, in ogni caso, la sussistenza dell'obbligo di restituzione che la parte finale della disposizione dell'art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario.
Lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il «ripianamento» di un debito a mezzo di nuovo credito - che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente - viene propriamente a sostanziare un'operazione di natura contabile. Con una coppia di poste nel conto corrente - una in «dare», l'altra in «avere» - per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione.
In una tale evenienza, l'accordo tra banca e cliente esclude la stessa eventualità di consegna e trasferimento di proprietà delle somme: la posta compiuta «in dare» sul conto comporta - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 c.c. - un'automatica e immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c.: così precludendo ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilità da parte del cliente, ma non eliminando la sostanza del debito. Ciò posto, il carattere contabile dell'operazione in discorso si misura precisamente sull'entità del debito del cliente, che è raffigurata sul conto nel momento in cui sopravviene la posta attiva. Se quest'ultima risulta di montante superiore al debito del cliente in essere sul conto, per la parte del supero l'operazione ben può allora venire a iscriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo.
Escluso ogni tratto di erogazione di somme a credito, l'operazione in discorso si mostra come una fattispecie di mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta: la stessa viene a concretizzare, quindi, la figura del pactum de non petendo ad tempus. Ed invero, nel sistema vigente, il patto di modifica del termine di scadenza dell'obbligazione è accordo che determina una semplice «modificazione accessoria dell'obbligazione» e che, quindi, non comporta novazione ai sensi dell’art. 1231 c.c.
Ne consegue che si tratta di patto per sé stesso inidoneo a supportare - da solo - una domanda di ammissione al passivo, o comunque una domanda di risoluzione per inadempimento o una domanda di pagamento, che abbia ad oggetto la restituzione di somme di danaro.
4. Contratto di mutuo e traditio dematerializzata.
Dato atto degli indirizzi in contrasto, conviene ora approfondire la tematica della traditio dematerializzata.
Come è noto, il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità (art. 1813 c.c.): il contratto determina il trasferimento della proprietà della cosa consegnata (sul contratto di mutuo, in generale, da ultimo, P.L. Fausti, Mutuo, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2024).
Il contratto di mutuo è un contratto reale e, pertanto, si perfeziona con la consegna del denaro nelle mani del mutuatario, che ne diviene il proprietario.
Tradizionalmente la consegna - la traditio - era rappresentata da una consegna «fisica» del denaro o dei beni mobili oggetto del contratto. Tuttavia, in conseguenza della diffusione degli assegni e degli altri mezzi alternativi di pagamento (bonifici e simili) e, in particolare, in conseguenza del fenomeno della dematerializzazione del denaro, nonché dei limiti giuridici di ordine pubblico volti a prevenire il fenomeno del riciclaggio, pur a volere mantenere fermo il requisito della realità, deve necessariamente trattarsi di una realità particolare, diversa dalla consegna materiale (P.L. Fausti, Mutuo, cit., 91; C.M. Nanna, Il mutuo solutorio, tra validità dell’operazione contrattuale ed effettività della traditio, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1, 193).
Proprio al fine di tenere ferma la natura reale del mutuo e di conciliarla con l’evoluzione dei sistemi di pagamento e con le altre necessità ad essi connesse, la giurisprudenza di legittimità ha «dilatato» il significato di consegna: da un lato, inserendo il concetto di disponibilità giuridica; dall’altro, ammettendo l’erogazione anche a favore di terzi; da ultimo, accettando una indeterminata dilazione del tempo in cui può avvenire il pagamento (P.L. Fausti, Mutuo, ivi).
La traditio è, così, da tempo sostituita dal concetto di disponibilità giuridica. La «disponibilità giuridica» dell’importo mutuato - considerata equipollente alla traditio - sussiste quando vi è l’uscita della somma dal proprio patrimonio (quello del mutuante) e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo (quello del mutuatario), ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le pari abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Così, Cass., 3 dicembre 2021, n. 38331, non massimata). Disponibilità giuridica della somma vuol dire che il denaro è passato nella sfera giuridica del mutuatario, rendendosi il debito attuale, e che il mutuatario stesso può disporre della somma autonomamente, senza l’intermediazione della banca e perfino invito mutuante. La consegna idonea al perfezionamento del contratto reale di mutuo non deve essere intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro o di altre cose fungibili, essendo, invece, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario (Cass., 22 luglio 2019, n. 19654, non massimata).
Peraltro, il trasferimento del denaro può avvenire anche a favore di terzi diversi dal mutuatario: ad es., nel caso in cui la banca mutuante, in correlazione all’operazione, emetta un assegno circolare a favore di un terzo con il quale il mutuatario intrattenga rapporti contrattuali.
In questa prospettiva, dunque, secondo la dottrina, sussiste una «consegna simbolica» allorquando nel contratto di mutuo siano contenute specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico, che il mutuatario conferisce al mutuante, di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse di esso mutuatario meritevole di tutela, come può essere il pagamento di un precedente debito nei confronti dello stesso mutuante o di un terzo. In tal caso, la consegna deve considerarsi come avvenuta, sebbene in forma simbolica, perché le parti, consensualmente, hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto ad evitare, considerandolo attuato, il duplice (ma inutile) trasferimento della somma mutuata al mutuatario e da costui di nuovo all’altro, con l’incarico di trasferirla secondo le istruzioni impartite (Ancora, P.L. Fausti, Mutuo, cit., 92).
Peraltro, anche in giurisprudenza è stato affermato che, in un contesto come quello attuale di progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e loro sostituzione con annotazioni contabili, la consegna o traditio della somma è da intendersi non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate, sussistente oltre che nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ma anche quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass., 23 febbraio 2023, n. 5654; nel medesimo senso, Cass., 15 luglio 1994, n. 6686; Cass., 3 gennaio 2011, n. 14).
Sotto altro profilo, come affermato in giurisprudenza (Cass., 3 dicembre 2021, n. 38331), se la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la prova del conseguimento di quella disponibilità può ricavarsi anche dall'integrazione del contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass., 27 agosto 2015, n. 17194, secondo la quale la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro o di altre cose fungibili, rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro).
E, infatti, con specifico riferimento al mutuo fondiario, considerato che la legge prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, t.u.b.), è stato, poi, chiarito che per poter verificare se il contratto di mutuo si sia effettivamente perfezionato, esso non può essere esaminato atomisticamente, ma deve essere considerato ed interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante. Con la conseguenza che l'accertamento demandato al giudice di merito deve estendersi alla natura ed al contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, e comprendere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa assolvere alla funzione di titolo esecutivo (Cass., 23 febbraio 2023, n. 5654).
Sotto il profilo temporale, poi, l’immediatezza dell’erogazione viene considerata elemento naturale, ma non imprescindibile del mutuo.
In definitiva, come prima anticipato, la giurisprudenza ha sempre più allargato il concetto di consegna, disponendo che la stessa pattuizione di rinvio della stessa è perfettamente compatibile con il mutuo reale a tre condizioni: 1) corrisponda ad un interesse concreto delle parti; 2) sia comunque limitata nel tempo; 3) entrambe le circostanze devono desumersi espressamente o implicitamente dal contratto di mutuo (Cass., 12 ottobre 1992, n. 11116).
In senso contrario, è stato osservato da recente dottrina (A.A. Dolmetta, Sulle prassi bancarie dei mutui con «dazione» e contestuale «contro dazione» di somme: consegna, distantia temporis e causa concreta, cit., 693), da un lato, che nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che una consegna di danaro possa avvenire (anche) a mezzo di un «accredito» e, dall’altro, che ciò non vuol dire automaticamente che ogni accredito esprima, comunque e di necessità, una consegna: e così, in particolare, pure quando l'accredito venga (immediatamente) contabilizzato su conto corrente che è debitore nei confronti della stessa banca mutuante. Infatti, secondo tale prospettiva, nel caso di accredito su conto debitore nei confronti della banca accreditante, la relativa posta contabile comporta, in ragione appunto della norma dell'art. 1852 c.c., un'automatica e immediata modifica del saldo, che, se da un lato preclude ogni possibile ed eventuale utilizzabilità della somma da parte del cliente, dall'altro non elimina la sostanza del debito già in essere
5. Il mutuo di scopo.
Il mutuo solutorio è, spesso, accostato alla ipotesi di mutuo di scopo (Sul mutuo di scopo, in generale, A. Zimatore, Il mutuo di scopo, Problemi generali, Padova, 1985; L. Balestra, Il mutuo di scopo tra «arricchimento» degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 4, 1133; M. Renna, Il mutuo di scopo convenzionale: elementi strutturali e funzionali (nota a Cass., 19 ottobre 2017, n. 24699), in Contr., 2018, 4, 415; R. Perchinunno, Funzione creditizia e fine convenzionale. Contributo allo studio del mutuo di scopo, Napoli, 1988).
Come noto, la figura del mutuo di scopo è del tutto peculiare rispetto al contratto di mutuo, come disciplinato dall’art. 1813 c.c., differenziandosi sotto il profilo strutturale, causale e della qualificazione giuridica.
Le ragioni per le quali si decide di stipulare il contratto sono nel mutuo, tradizionalmente inteso, irrilevanti, in quanto rientranti nella schiera dei motivi; da qui l'insindacabilità della scelta operata in merito alla destinazione impressa alla somma erogata.
Al contrario, tale finalità diventa l’elemento centrale del mutuo di scopo. Per esso si intende, infatti, il contratto in forza del quale una parte si obbliga a fornire, in una o più soluzioni, i capitali necessari al conseguimento di una finalità, legislativamente determinata nel mutuo di scopo legale, ovvero convenzionalmente pattuita nel mutuo di scopo convenzionale, ad un’altra parte, la quale si obbliga a restituire la somma ricevuta ed a svolgere l’attività necessaria al raggiungimento dello scopo.
Ne consegue che, affinché si possa configurare il mutuo di scopo, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, deve essere strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento dello scopo dedotto nel contratto, cosicché il fine perseguito costituisce il sinallagma contrattuale, in mancanza del quale il contratto risulta privo della sua causa in concreto. Nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l'inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso (così, Cass., 19 ottobre 2017, n. 24699 del 19/10/2017; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25793). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente previsto che la presenza dell’obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale. Inoltre, qualora il mutuatario non rispetti la destinazione della somma, il contratto può essere risolto da parte del mutuante per inadempimento del mutuatario (Cass., 11 gennaio 2001, n. 317).
Come affermato anche in dottrina (M. Renna, Il mutuo di scopo convenzionale: elementi strutturali e funzionali, cit., 418), il mutuo di scopo, quand’anche d’origine legale, si caratterizza per il fatto che l’obbligazione del mutuatario non si esaurisce in quella esclusivamente restitutoria (e di corresponsione degli interessi laddove previsti), ma si estende alla realizzazione dello scopo divisato cui è connessa l’erogazione del mutuo. L’obbligazione destinatoria assume una posizione preminente condizionando il perfezionamento dell’accordo, delimitando l’area della responsabilità del sovvenuto e incidendo sulla causa del contratto (finendo per assumere nel sinallagma contrattuale rilievo corrispettivo dell’attribuzione della somma concessa, seppur tale profilo non sia incontroverso) (in particolare, E. Bacciardi, Mutuo solutorio e causa concreta del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 4, 924).
L’incidenza causale del vincolo che informa la concessione di denaro e che condiziona il mutuatario al perseguimento dell’espressa finalità convenuta comporta la nullità per difetto di causa d’un eventuale patto di distrazione delle somme erogate dalla finalità originaria (e ciò anche qualora la provvista venga a ripianare precedenti esposizioni debitorie tra il sovvenuto e il mutuante). Oltre al vincolo destinatorio delle somme erogate deve coesistere - e sussistere per l’intera durata del rapporto - un interesse, mediato o immediato, del finanziatore-mutuante alla specifica utilizzazione delle somme per quel dato scopo. In difetto di tale conformazione, non si assisterebbe ad una fuoriuscita dall’alveo del mutuo codicistico e l’inosservanza del vincolo finalistico non inciderebbe sulla validità o meno del mutuo (Cass., 19 ottobre 2017, n. 24699).
In altre parole, come osservato in giurisprudenza (Cass., 19 settembre 2024, n. 25193), il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva.
Di dirimente importanza appare, quindi, la clausola di destinazione cui l’erogazione della somma è preordinata che caratterizza lo schema tipico del mutuo di scopo, risultando tutti gli altri momenti di interesse secondario (in dottrina, L. Balestra, Il mutuo di scopo tra «arricchimento» degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico, cit., 1134 secondo il quale si spiega, dunque, come sin dai primi interventi della giurisprudenza l'accento sia stato posto sul profilo causale, al punto da attribuire allo scopo, la cui realizzazione è contrattualmente obbligata, la qualifica di elemento corrispettivo — avente portata soverchiante rispetto alla corresponsione degli interessi — dell'attribuzione della somma. Richiamo — quello alla causa — che in qualche misura si rivela ancor più pertinente nella stagione odierna, connotata dall'affermazione della causa cosiddetta in concreto, posto che lo scopo — diverso da contratto a contratto — può vivificare proprio la concretezza degli interessi, cui il concetto intende attribuire rilievo, concordemente perseguito dalle parti).
Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario (Cass., 18 giugno 2018, n. 15929).
Tanto chiarito in via generale, difficilmente il mutuo solutorio può essere inquadrato nello schema del mutuo di scopo.
Si osserva, infatti, che anche il mutuo fondiario (art. 38 t.u.b.) si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia. Lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Diversamente, nel mutuo di scopo, come appena visto, una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. In sostanza, nel mutuo di scopo il godimento del denaro è funzionale alla realizzazione di un risultato economico ulteriore rispetto al godimento del denaro.
Alla luce di tali principi, si è giunti alla conclusione che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria.
Una volta appurata la non riconducibilità del mutuo fondiario nell'alveo applicativo del mutuo di scopo, deve escludersi che l’eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (come invece avviene nel mutuo di scopo) o della risoluzione del contratto. Neppure la mera previsione nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata nell'interesse del mutuatario determina di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune.
6. Il pactum de non petendo ad tempus.
Come in precedenza visto, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, l’operazione di ripianamento di un precedente mutuo a mezzo di un nuovo finanziamento costituirebbe (non già un nuovo mutuo, quello c.d. solutorio, appunto, ma) un mero pactum de non petendo e, precisamente, atteso il tratto esclusivamente contabile dell’operazione, un mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta. Secondo una simile impostazione, infatti, l’operazione provoca l'effetto sostanziale di dilatare le scadenze dei debiti pregressi con conseguente applicazione dell'art. 1231 c.c. che fa espresso riferimento alle modificazioni accessorie dell'obbligazione le quali, come tali, non producono novazione.
Tuttavia, tale conclusione è stata sottoposta a critica, sia in giurisprudenza che in dottrina.
In particolare, è stato rilevato che tale impostazione non tiene conto che, nella quasi totalità dei casi, l’operazione «solutoria» non è limitata ad un prolungamento delle scadenze fissate per la restituzione della somma mutuata, che pure (comunque) risponde ad un interesse delle parti (C. Bernardo, Il c.d. mutuo solutorio davanti alle Sezioni unite, cit., 3). Infatti, nella prassi, avviene spesso che l’operazione in esame sia accompagnata non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l’ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell’originario rapporto. In particolare, ordinariamente viene modificata la stessa entità della somma data a mutuo (essendo stato il mutuo originario, almeno parzialmente, già restituito); vengono spesso modificati i tassi di interessi; le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità); gli accessori o altre garanzie personali. In tutti questi casi, appare l’eccentricità dell’operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo, non essendo limitata la modificazione dei termini contrattuali alla sola scadenza e, anzi, interessando tale modificazione gli aspetti principali del contratto di mutuo. D’altra parte, va anche evidenziato, sul punto, che la giurisprudenza ha qualificato come modificazioni accessorie del rapporto obbligatorio, come tali inidonee a determinare una novazione, quelle che incidono in via esclusiva sulle modalità esecutive.
Ebbene, nel caso in cui vengono modificati l’entità della somma mutuata, il tasso di interessi, le scadenze, le garanzie appare, invero, difficile qualificare l’operazione come un semplice pactum de non petendo.
7. La soluzione delle Sezioni unite.
Ebbene, le Sezioni unite hanno ritenuto di dare continuità all’indirizzo tradizionale affermando la legittimità del mutuo solutorio.
Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna (traditio), la quale, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Sulla scorta di tale definizione, generalmente accettata, del contratto di mutuo, le Sezioni unite hanno evidenziato che la differenza tra i due orientamenti è frutto di un diverso approccio al concetto di «disponibilità giuridica»: mentre il primo e prevalente indirizzo adotta un metodo di analisi logico-giuridica della fattispecie, il secondo privilegia un metodo empirico di analisi, legato al concreto atteggiarsi dell'operazione nella pratica e alla considerazione delle motivazioni che, di regola, ne stanno alla base.
Dei due metodi, è, però, da preferire il primo in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto-norma-effetto, sequenza che non richiede necessariamente anche un distanziamento temporale (a differenza di quanto richiedeva una parte della dottrina), ma che deve essere apprezzabile sul piano logico siccome idonea a dare spiegazione ai fatti accertati secondo il paradigma normativo più appropriato ed esaustivo.
Ciò posto, la «ri-appropriazione» delle somme da parte dell’istituto di credito postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella «disponibilità giuridica» del mutuatario: tale nozione ha, infatti, riguardo all'effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito.
D’altra parte, l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall’inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare-avere con la banca mutuante.
In questa prospettiva, la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro, con la conseguenza che un pagamento effettivo ben può essere il portato di una mera annotazione contabile.
Così, con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo, benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
Le Sezioni unite hanno avuto, poi, cura di evidenziare come il c.d. mutuo solutorio non costituisca una ipotesi di mutuo di scopo, in quanto, in quest’ultimo, una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto.
Né, ancora, è possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento, costituito dall’accredito in conto corrente, costituisce il presupposto stesso dell'operazione. Peraltro, anche nella prassi, avviene spesso che l'operazione in esame sia accompagnata non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto. In particolare, vengono spesso modificati i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali. In tutti questi casi, appare evidente l'eccentricità dell'operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo.
8. Le possibili interferenze illecite.
Ovviamente, è possibile che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.
Sul punto, può certamente escludersi che l’operazione così finalizzata sia intrinsecamente nulla. Infatti, come è stato evidenziato (C.M. Nanna, Il mutuo solutorio, tra validità dell’operazione contrattuale ed effettività della traditio, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1, 197), in primo luogo, va escluso che la nullità possa configurarsi ai sensi del secondo comma dell’art. 1418 c.c., per mancanza di causa, sia intesa come funzione economico-sociale, sia come «causa concreta». Sotto altro profilo, nemmeno sembra corretto qualificare il mutuo solutorio come un negozio in frode alla legge, ovvero comunque illecito per contrasto con una norma imperativa di diritto (in ipotesi, l’art. 2741 c.c..) o con l’ordine pubblico (consistendo, appunto, la par condicio creditorum in un preteso principio di ordine pubblico). Infine, una eventuale nullità non potrebbe neppure predicarsi sulla base di un motivo illecito comune ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 1345 c.c.: infatti, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l’intento delle parti di recare un pregiudizio ad altri (ivi compresi i creditori) non è illecito, non rinvenendosi nel nostro ordinamento una norma che preveda la nullità del contratto in frode ai terzi o ai creditori (Cass., sez. un., 26 ottobre 1993, n. 10603).
Sul punto, le Sezioni unite in commento hanno evidenziato che una tale finalizzazione dell'operazione rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative. Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono, infatti, illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.
Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo c.d. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero che - come già detto - un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum. Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela «reale» che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse (A. Tina, Brevi osservazioni sulla inefficacia (revocabilità) o nullità del mutuo ipotecario destinato alla estinzione di un preesistente credito chirografario, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 5, 519; T. Mauceri, Sula controversa natura del mutuo solutorio, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1, 192).
In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.
9. Conclusioni.
La decisione delle Sezioni unite in commento ha correttamente ribadito la validità del mutuo c.d. solutorio evidenziando anche la sua idoneità, nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 474 c.p.c., a costituire titolo esecutivo: la soluzione offerta è, come affermato nella motivazione, idonea ad «ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto-norma-effetto» ed a cogliere gli interessi sottesi, nella prassi, alla operazione economica (sul punto, C. Bernardo, Il perfezionamento del contratto di mutuo e la validità del c.d. mutuo solutorio).
Come è stato osservato, infatti, se è certamente vero che il mutuo solutorio risponde ad uno specifico interesse dell’istituto di credito mutuante, è anche vero che esso comporta dei vantaggi anche per il mutuatario, il quale, con la nuova concessione di credito potrà ripianare (almeno in parte) i propri debiti pregressi, evitando la segnalazione alla Centrale rischi ed il rientro dalle linee di affidamento da altre banche, riducendo così il rischio di ritrovarsi in uno stato di insolvenza ormai irreversibile (Nanna, 195).
Peraltro, come è stato messo in luce dai primi commentatori (ancora, C. Bernardo, Il perfezionamento del contratto di mutuo e la validità del c.d. mutuo solutorio) che hanno richiamato il contenuto di taluni arresti della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass., 25 luglio 2022, n. 23149), la decisione appare condivisibile anche in quanto valorizza la libertà negoziale delle parti. Infatti, la tesi del pactum non petendo mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici: la novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento, cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, e non da sopprimere.
Anche da questa angolazione, dunque, la soluzione individuata dalle Sezioni unite, sulla scorta dell’orientamento tradizionale, appare la risposta obbligata alle problematiche sollevate nella prassi bancaria.
Per approfondire
L’ordinanza interlocutoria (Cass., sez. II, ord. int., 10 luglio 2024, n. 18903) è pubblicata in IlSocietario.it con nota di C. Bernardo, Il c.d. mutuo solutorio davanti alle Sezioni unite e in Foro it., 2024, I, 9, 2329 con nota di E. Errigo, Disponibilità giuridica delle somme ed efficacia esecutiva nel mutuo solutorio e nel mutuo condizionato.
La sentenza delle Sezioni unite qui in commento è parimenti pubblicata in IlSocietario.it, con nota di C. Bernardo, Il perfezionamento del contratto di mutuo e la validità del c.d. mutuo solutorio.
Tra i numerosi scritti in tema di mutuo solutorio, si segnalano:
- Bacciardi, Mutuo solutorio e causa concreta del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 4, 924;
- Balestra, Il mutuo di scopo tra «arricchimento» degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 4, 1133;
- Cappai, La non facile qualificazione delle operazioni di “ripianamento” di debiti pregressi a mezzo di nuovo “credito”, in Banca, borsa, tit. cred., 2021, 6, 817;
G.B. Fauceglia, Note sul mutuo di scopo volontario finalizzato alla definizione di precedenti esposizioni bancarie (nota a Corte App. Bari, 11 aprile 2014), in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 540;
A.A. Dolmetta, Sulle prassi bancarie dei mutui con «dazione» e contestuale «contro dazione» di somme: consegna, distantia temporis e causa concreta, in Banca, borsa, tit. cred., 2024, 5, 693
P.L. FAUSTI, Mutuo, in Scialoja-Branca-Galgano (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati, Bologna, 2024, 425
- Fiorucci, Ripianamento di debiti pregressi mediante l’erogazione di un nuovo credito ipotecario (nota a Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517), in IUS IlSocietario.it, 2021;
- Mauceri, Mutuo fondiario e violazione di norme imperative, Napoli, 2024;
- Mauceri, Sula controversa natura del mutuo solutorio, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1, 188
- Mongiello, La questione della liceità del mutuo solutorio: l’attuale contrasto nella giurisprudenza di legittimità in un percorso evolutivo dalla fine degli anni 90, in Ilcaso.it;
C.M. Nanna, Il mutuo solutorio, tra validità dell’operazione contrattuale ed effettività della traditio, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1, 193
- Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan delle categorie civilistiche, in Corr. giur., 2016, 7, 952;
- Pezzella, Mutuo destinato a ripianare un debito pregresso: contratto autonomo o pactum de non petendo ad tempus? (nota a Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149), in Giustiziacivile.com, 2022
- Renna, Il mutuo di scopo convenzionale: elementi strutturali e funzionali (nota a Cass., 19 ottobre 2017, n. 24699), in Contr., 2018, 4, 415
- Tina, Brevi osservazioni sulla inefficacia (revocabilità) o nullità del mutuo ipotecario destinato alla estinzione di un preesistente credito chirografario, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 5, 519