Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 105

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 105. 
                      (Intervento volontario). 
 
  Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per  far
valere, in confronto di tutte le  parti  o  di  alcune  di  esse,  un
diritto relativo all'oggetto o  dipendente  dal  titolo  dedotto  nel
processo medesimo. 
 
  Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna  delle
parti, quando vi ha un proprio interesse. 
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