Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 105.
(Intervento volontario).
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un
diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel
processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle
parti, quando vi ha un proprio interesse.