Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1176

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1176. 
 
                    (Diligenza nell'adempimento). 
 
  Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare  la  diligenza
del buon padre di famiglia. 
 
  Nell'adempimento  delle  obbligazioni  inerenti  all'esercizio   di
un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con  riguardo
alla natura dell'attivita' esercitata. 
 
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