Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1256.
(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa
perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto,
il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.