Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1256

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1256. 
 
      (Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea). 
 
  L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile  al
debitore, la prestazione diventa impossibile. 
 
  Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore,  finche'  essa
perdura, non e' responsabile del ritardo  nell'adempimento.  Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura  dell'oggetto,
il debitore non puo' piu' essere ritenuto  obbligato  a  eseguire  la
prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla. 
 
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