Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1260.
(Cedibilita' dei crediti).
Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo
credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non
abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia
vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto
non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo
conosceva al tempo della cessione.