Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1375.
(Esecuzione di buona fede).
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana
Codice Civile \ CAPO V \ SEZIONE I
Art. 1375.
(Esecuzione di buona fede).
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.