Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 144

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 144. 
          (Notificazione alle amministrazioni dello Stato). 
 
  Per le amministrazioni dello Stato  si  osservano  le  disposizioni
delle leggi speciali che  prescrivono  la  notificazione  presso  gli
uffici dell'avvocatura dello Stato. 
 
  Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le  notificazioni  si
fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a  chi  la
rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al  quale  si
procede. Esse si eseguono  mediante  consegna  di  copia  nella  sede
dell'ufficio  al  titolare  o  alle  persone  indicate  nell'articolo
seguente. 
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