Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 144.
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato).
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni
delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si
fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la
rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si
procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede
dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo
seguente.