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Testo in vigore dal 01 gennaio 2006
Art. 149.
(Notificazione a mezzo del servizio postale).
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione
puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi
menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia
al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Quest'ultimo e' allegato all'originale.
((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al
momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto)).
(105) ((116))
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AGGIORNAMENTO (105)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in
G.U. 1a s.s. 04/12/2002 n. 48) ha dichiarato " l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di
procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il
notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario.".
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.".