Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 168.
((Impiego ed amministrazione del fondo.))
((La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta
ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto
di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati
per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e'
regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione
legale)).