Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 177.
((Oggetto della comunione.))
((Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e
non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se,
allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi
anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi)).