Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 177

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                              Art. 177. 
                 (Effetto e revoca delle ordinanze). 
 
  Le ordinanze, comunque motivate, non possono  mai  pregiudicare  la
decisione della causa. 
 
  Salvo quanto disposto dal  seguente  comma,  le  ordinanze  possono
essere  sempre  modificate  o  revocate  dal  giudice   che   le   ha
pronunciate. 
 
  Non  sono  modificabili  ne'  revocabili  dal  giudice  che  le  ha
pronunciate: 
  1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle  parti,  in  materia
della quale queste possono disporre; esse  sono  tuttavia  revocabili
dal giudice istruttore o dal collegio, quando  vi  sia  l'accordo  di
tutte le parti; 
  2° le ordinanze  dichiarate  espressamente  non  impugnabili  dalla
legge; 
  3) le ordinanze per le quali  la  legge  predisponga  uno  speciale
mezzo di reclamo; (67) ((72)) 
  4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 89,  comma  1)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del  presente  articolo
dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
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