Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 177.
(Dichiarazione di responsabilita' dell'aggiudicatario).
L'aggiudicatario inadempiente e' condannato, con decreto del
giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo
da lui offerto e quello minore per il quale e' avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei
creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata e' stato
attribuito il credito da esso portato.