Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 184

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

                              Art. 184. 
 
           ((Atti compiuti senza il necessario consenso.)) 
 
  ((Gli atti compiuti da un  coniuge  senza  il  necessario  consenso
dell'altro coniuge e da questo non convalidati  sono  annullabili  se
riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. 
 
  L'azione puo' essere proposta  dal  coniuge  il  cui  consenso  era
necessario entro un anno  dalla  data  in  cui  ha  avuto  conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se
l'atto non sia stato trascritto e quando  il  coniuge  non  ne  abbia
avuto conoscenza prima dello scioglimento  della  comunione  l'azione
non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso. 
 
  Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli  indicati  nel
primo comma,  il  coniuge  che  li  ha  compiuti  senza  il  consenso
dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire  la
comunione nello stato in cui era prima del  compimento  dell'atto  o,
qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo
i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione)). 
Top