Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 184.
((Atti compiuti senza il necessario consenso.))
((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso
dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se
riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era
necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se
l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia
avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione
non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel
primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso
dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la
comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o,
qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo
i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione)).