Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 189.
((Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.))
((I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota
del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono
soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il
matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e'
sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via
sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente
alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono
preferiti i creditori della comunione)).