Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 189

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

                              Art. 189. 
 
        ((Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.)) 
 
  ((I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla  quota
del coniuge obbligato, rispondono, quando  i  creditori  non  possono
soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo  il
matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento  di  atti  eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro. 
 
  I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito  e'
sorto  anteriormente  al  matrimonio,  possono  soddisfarsi  in   via
sussidiaria sui beni della comunione, fino al  valore  corrispondente
alla quota del coniuge obbligato.  Ad  essi,  se  chirografari,  sono
preferiti i creditori della comunione)). 
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