Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2041.
(Azione generale di arricchimento).
Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra
persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata,
colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se
sussiste al tempo della domanda.