Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 213

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 213. 
      (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione). 
 
  Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il  giudice  puo'
richiedere d'ufficio alla pubblica  amministrazione  le  informazioni
scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che
e' necessario acquisire al processo. 
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