Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 213.
(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo'
richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni
scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che
e' necessario acquisire al processo.