Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 221.
(Modo di proposizione e contenuto della querela).
La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in
corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la
verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli
elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta
personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con
atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.