Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2380 - Bis

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                           Art. 2380-bis. 
 
               (( (Amministrazione della societa'). )) 
 
  ((La   gestione    dell'impresa    spetta    esclusivamente    agli
amministratori,  i  quali  compiono  le  operazioni  necessarie   per
l'attuazione dell'oggetto sociale. 
 
  L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche  a  non
soci. 
 
  Quando  l'amministrazione  e'  affidata  a  piu'  persone,   queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. 
 
  Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma  ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea. 
 
  Il consiglio di amministrazione sceglie tra i  suoi  componenti  il
presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.)) 
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