Testo in vigore dal 01 gennaio 2004
Art. 2380-bis.
(( (Amministrazione della societa'). ))
((La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non
soci.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il
presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.))