Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2389

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2389. 
 
                (( (Compensi degli amministratori).)) 
 
  ((I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e
del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti  all'atto  della  nomina  o
dall'assemblea. 
 
  Essi  possono  essere  costituiti  in   tutto   o   in   parte   da
partecipazioni  agli  utili  o  dall'attribuzione  del   diritto   di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. 
 
  La rimunerazione  degli  amministratori  investiti  di  particolari
cariche in conformita' dello statuto e' stabilita  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il parere  del  collegio  sindacale.  Se  lo
statuto  lo  prevede,  l'assemblea  puo'   determinare   un   importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi
quelli investiti di particolari cariche.)) 
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