Testo in vigore dal 01 gennaio 2004
Art. 2389.
(( (Compensi degli amministratori).))
((I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e
del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o
dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche in conformita' dello statuto e' stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo
statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi
quelli investiti di particolari cariche.))