Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 273

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 273. 
       (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa). 
 
  Se piu' procedimenti relativi alla  stessa  causa  pendono  davanti
allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione. 
 
  Se il giudice istruttore o il presidente della sezione  ha  notizia
che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o
ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al  presidente,
il  quale,  sentite  le  parti,  ordina  con  decreto  la   riunione,
determinando la sezione o designando il giudice davanti al  quale  il
procedimento deve proseguire. 
 
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