Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2864.
(Danni causati dal terzo e miglioramenti).
Il terzo e' tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono
derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.
Egli non puo' ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha
il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte
corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo
titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della
vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui
era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso
deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.