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Testo in vigore dal 01 gennaio 1951
Art. 289.
(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). ))
((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione
dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono
compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza
di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi
dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla
loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di
provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi,
con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del
cancelliere))