Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 289

Testo in vigore dal 01 gennaio 1951

                              Art. 289. 
         (( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). )) 
 
  ((I provvedimenti istruttori,  che  non  contengono  la  fissazione
dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono
compiere gli atti processuali, possono essere integrati,  su  istanza
di parte o  d'ufficio,  entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi
dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure  dalla
loro notificazione o comunicazione se prescritte. 
 
  L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso  di
provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli  altri  casi,
con  decreto  che  e'  comunicato  a  tutte  le  parti  a  cura   del
cancelliere)) 
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