Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 345

Testo in vigore dal 12 agosto 2012

                              Art. 345. 
                    (Domande ed eccezioni nuove) 
 
  Nel giudizio d'appello non possono proporsi  domande  nuove  e,  se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.  Possono
tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori  maturati
dopo  la  sentenza  impugnata,  nonche'  il  risarcimento  dei  danni
sofferti dopo la sentenza stessa. 
 
  Non possono proporsi nuove  eccezioni,  che  non  siano  rilevabili
anche d'ufficio. 
 
  Non sono ammessi i nuovi  mezzi  di  prova  e  non  possono  essere
prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di  non
aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa
ad  essa  non  imputabile.  Puo'  sempre  deferirsi   il   giuramento
decisorio. (125) 
                                                            (67) (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art.  58,  comma  2)
che "Ai giudizi pendenti in primo  grado  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e  616
del codice di procedura civile e l'articolo  118  delle  disposizioni
per l'attuazione del codice  di  procedura  civile,  come  modificati
dalla presente legge". 
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