Art. 345.
(Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono
tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati
dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni
sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili
anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di non
aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa
ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento
decisorio. (125)
(67) (72)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2)
che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616
del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge".