Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 39.
(Litispendenza e continenza di cause).
((Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo)).
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente
adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il
giudice di questa dichiara con ((ordinanza)) la continenza e fissa un
termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la
causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per
la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza
e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione
((ovvero dal deposito del ricorso)).