Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 39

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 39. 
               (Litispendenza e continenza di cause). 
 
  ((Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con  ordinanza  la  litispendenza  e  dispone  la
cancellazione della causa dal ruolo)). 
 
  Nel caso di continenza di  cause,  se  il  giudice  preventivamente
adito e' competente anche per la causa proposta  successivamente,  il
giudice di questa dichiara con ((ordinanza)) la continenza e fissa un
termine perentorio entro il quale  le  parti  debbono  riassumere  la
causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per
la causa successivamente proposta, la dichiarazione della  continenza
e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. 
 
  La prevenzione e' determinata dalla notificazione  della  citazione
((ovvero dal deposito del ricorso)). 
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