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Testo in vigore dal 19 marzo 2004
Art. 409.
(( (Effetti dell'amministrazione di sostegno). ))
((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza
necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.))