Versioni
Testo in vigore dal 14 giugno 2017
Art. 409.
(Controversie individuali di lavoro).
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie
relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti
all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche'
rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se
non a carattere subordinato ((. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza
autonomamente l'attivita' lavorativa));
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri
rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla
legge ad altro giudice.