Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 488

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 488. 
                    (Fascicolo dell'esecuzione). 
 
  Il cancelliere forma  per  ogni  procedimento  d'espropriazione  un
fascicolo, nel quale  sono  inseriti  tutti  gli  atti  compiuti  dal
giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli  atti  e
documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. 
 
  Il presidente  del  tribunale  competente  per  l'esecuzione  o  il
giudice  dell'esecuzione  stessa  puo'  autorizzare  il  creditore  a
depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica  del  titolo
esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del
giudice. (88) ((90)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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