Art. 488.
(Fascicolo dell'esecuzione).
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un
fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal
giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e
documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il
giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a
depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo
esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del
giudice. (88) ((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".