Art. 492-bis.
(Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare).
Su istanza del creditore ((...)), il presidente del tribunale del
luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o
la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche
dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del
difensore nonche', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta
elettronica certificata. ((L'istanza non puo' essere proposta prima
che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo
nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca
telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto)). ((148))
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai
dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni ((...)) e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei
rapporti finanziari, ((...)) e in quelle degli enti previdenziali,
per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
risultanze. ((L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito
del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal
fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto
periodo, il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento.)) ((148))
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata
al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena
d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza
per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima
al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o
cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti
dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al
terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
(144)
-------------
AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
-------------
AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".