Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 492 - Bis

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                            Art. 492-bis. 
     (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). 
 
  Su istanza del creditore ((...)), il presidente del  tribunale  del
luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la  dimora  o
la sede, verificato il diritto della parte  istante  a  procedere  ad
esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita'  telematiche
dei  beni  da  pignorare.  L'istanza  deve  contenere   l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del
difensore nonche', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta
elettronica certificata. ((L'istanza non puo' essere  proposta  prima
che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo
nel  ritardo,  il  presidente  del  tribunale  autorizza  la  ricerca
telematica dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione  del
precetto)). ((148)) 
 
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai
dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle
banche  dati  delle   pubbliche   amministrazioni   ((...))   e,   in
particolare,  nell'anagrafe  tributaria,  compreso   l'archivio   dei
rapporti finanziari, ((...)) e in quelle  degli  enti  previdenziali,
per  l'acquisizione  di   tutte   le   informazioni   rilevanti   per
l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con
istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale
nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative
risultanze. ((L'ufficiale giudiziario procede a  pignoramento  munito
del titolo esecutivo e del precetto,  anche  acquisendone  copia  dal
fascicolo informatico.  Nel  caso  di  cui  al  primo  comma,  quarto
periodo,  il  precetto  e'  consegnato  o   trasmesso   all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento.)) ((148)) 
 
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede  agli  stessi  per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'  rilasciata
al  creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal  rilascio  a   pena
d'inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all'istanza
per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 
 
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima
al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
 
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o
cose  di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di   terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a
quest'ultimo riferibili. 
 
  Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'  crediti  del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti
dal creditore. 
 
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al
terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
                                                                (144) 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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