Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 498

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 498. 
                   (Avviso ai creditori iscritti). 
 
  Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i  creditori  che  sui
beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da  pubblici
registri. 
 
  A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura  del  creditore
pignorante  ed  entro  cinque  giorni  dal  pignoramento,  un  avviso
contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il
quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. 
 
  In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non  puo'
provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. 
 
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