Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 498.
(Avviso ai creditori iscritti).
Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui
beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici
registri.
A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore
pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso
contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il
quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo'
provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.