Art. 553.
(Assegnazione e vendita di crediti).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il
giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai
creditori concorrenti.(88)((90))
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o
si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori
non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole
richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati
ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di
capitale per cinque lire di rendita.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."