Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 553

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 553. 
                (Assegnazione e vendita di crediti). 
 
  Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in  termine  non  maggiore  di  novanta  giorni,  il
giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo  esazione,  ai
creditori concorrenti.(88)((90)) 
 
  Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore,  o
si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i  creditori
non ne chiedono d'accordo  l'assegnazione,  si  applicano  le  regole
richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. 
 
  Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati
ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di  cento  lire  di
capitale per cinque lire di rendita. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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