Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 556.
(Espropriazione di mobili insieme con immobili).
Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i
mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione
avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per
l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria
del tribunale.