Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 556

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 556. 
          (Espropriazione di mobili insieme con immobili). 
 
  Il creditore puo' fare  pignorare  insieme  coll'immobile  anche  i
mobili che lo arredano, quando appare opportuno che  l'espropriazione
avvenga unitamente. 
 
  In  tal  caso  l'ufficiale  giudiziario  forma  atti  separati  per
l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme  nella  cancelleria
del tribunale. 
 
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