Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 604

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 604. 
                     (Disposizioni particolari). 
 
  Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono
nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le  disposizioni
relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo
comma. 
 
  Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere  sentito  il
debitore, e' sentito anche il terzo. 
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