Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 604.
(Disposizioni particolari).
Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono
nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni
relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo
comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il
debitore, e' sentito anche il terzo.