Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 629.
(Rinuncia).
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti
muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti
tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo
306.