Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 629

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 629. 
                             (Rinuncia). 
 
  Il  processo  si   estingue   se,   prima   dell'aggiudicazione   o
dell'assegnazione,  il  creditore  pignorante  e  quelli  intervenuti
muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. 
 
  Dopo la vendita il processo si estingue  se  rinunciano  agli  atti
tutti i creditori concorrenti. 
 
  In quanto possibile, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
306. 
 
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