Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 649.
(Sospensione dell'esecuzione provvisoria).
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono
gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo
642.