Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 728.
(Conguagli in danaro).
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un
equivalente in danaro.
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Codice Civile \ TITOLO IV \ CAPO I
Art. 728.
(Conguagli in danaro).
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un
equivalente in danaro.